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D. 20/12/2004 n. 1102.3 Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori, tenendo conto del tempo intercorso dalla presentazione della relazione dell'UVER citata in premessa, è fissato in sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera. Entro quindici giorni, dalla data di aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatore procederà alla consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato. 2.4 Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità: 20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori, punto 1.1.4 della citata delibera n. 21/2004; 25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato; 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate; 25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate; 5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 3. Clausole finali. 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita» approvato con la presente delibera. 3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori e delle forniture, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1, nonchè sul rispetto delle altre indicazioni nello stesso contenute. 3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, i bandi di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovranno contenere una clausola che, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonchè forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera. 3.5 Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione dell'opera saranno evidenziatì nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al Comitato tecnico per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004. 3.6 Il CUP G84E04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame. Roma, 20 dicembre 2004 Il Presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri Allegato 1 SCHEMI IDRICI REGIONE BASILICATA - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE E MISURAZIONE DELL'ACQUA FORNITA PROGETTO DEFINITIVO. Prescrizioni: 1) In fase di progetto esecutivo sarà prevista l'implementazione del sistema di monitoraggio per la traversa di Trivigno, vista l'importanza strategica che tale nodo svolge sia nello schema idrico Basento-Bradano che nell'intero sistema regionale. 2) Riguardo la modalità di alimentazione elettrica del sistema di telemisura, l'amministrazione appaltante prenderà in considerazione eventuali proposte varianti al progetto, precisando nel capitolato i requisiti minimi da rispettare ed indicando esplicita ammissibilità nel bando di gara, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157. 3) Per l'accesso ai dati di monitoraggio, prevedere in fase di esecuzione e nel successivo esercizio, apposite stipule di specifici «protocolli di funzionamento e di accesso» con i singoli Enti gestori interessati per l'autorizzazione all'uso dei medesimi dati e, nel contempo, di inibirne l'uso ai soggetti estranei. Allegato 2 SCHEMI IDRICI REGIONE BASILICATA - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE E MISURAZIONE DELL'ACQUA FORNITA PROGETTO DEFINITIVO. -Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti direttoriali interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004 L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti. - La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub- appalti e dei cottimi, nonchè di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). - Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acqui- Allegato 2 SCHEMI IDRICI REGIONE BASILICATA - CONTURIZZAZIONE UTENZE CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE E MISURAZIONE DELL'ACQUA FORNITA PROGETTO DEFINITIVO. -Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti direttoriali interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004 L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti. - La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub- appalti e dei cottimi, nonchè di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). - Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che, oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acqui- sizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria. |
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